Audizione alla Camera per FADOI 

Una delegazione della Federazione delle Associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (FADOI) è stata ricevuta lo scorso 17 dicembre 2008...

...dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati. La Federazione era rappresentata dal suo presidente Antonino Mazzone, dal delegato ai Rapporti con le istituzioni, Salvatore Di Rosa e dal presidente della sezione Sicilia Michele Stornello, che rappresentava anche i presidenti regionali. All’ordine del giorno dell’incontro c’era la discussione di alcune proposte di legge presentate nei giorni precedenti all’esame delle camere. Durante la riunione, che ha analizzato punto per punto le proposte, le delegazione FADOI ha espresso il proprio punto di vista riguardo ad alcuni aspetti pregnanti affrontati nelle proposte di legge: Collegio di direzione, Dipartimenti, concorsi per Direttore di struttura complessa, formazione post-laurea, limite di età pensionabile e responsabilità civile dei sanitari. Ecco nel dettaglio i termini delle considerazioni.

  1. Collegio di direzione (organo di governo delle ASL e delle Aziende ospedaliere, il cui parere è vincolante nelle determinazioni del Direttore generale). Il Collegio di direzione deve esprimere il parere sugli atti di programmazione, sulle spese straordinarie, sugli acquisti non ordinari, sui servizi in outsourcing, sui budget dipartimentali, sugli orientamenti strategici delle Aziende, sull’organizzazione sanitaria, sulla distribuzione dei posti letto e sulle piante organiche dei Dipartimenti.

  2. Dipartimenti. L’articolo 1 comma 2 delinea il ruolo del Collegio di direzione che affida ai Direttori di dipartimento responsabilità relative al governo clinico. I Direttori di dipartimento devono svolgere funzioni tecniche reali di consulenza, in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse umane ed economiche, e devono esprimere parere obbligatorio sugli atti di programmazione sanitaria. Il Direttore di dipartimento deve essere eletto dai componenti del Dipartimento e non scelto dal Direttore generale. I primari devono essere componenti di diritto e la durata dei loro incarichi dovrebbe essere uguale in tutte le Regioni. Nei dipartimenti gestionali di area medica, il Direttore di dipartimento, in considerazione della multidisciplinarietà della Medicina interna, dovrebbe essere un internista.

    Inoltre si reputa necessaria, nell’ambito del governo clinico - risk management, l’istituzione capillare in ogni presidio ospedaliero, in particolare nei dipartimenti di area medica, di posti letto con monitoraggio dei parametri clinici di base. Si tratta cioè di dare vita ad aree di cure intermedie per la gestione protetta dei pazienti acuti instabili. Tale proposta si inserisce nel tema generale della sicurezza e della gestione protetta dei pazienti a elevata complessità ricoverati nei reparti di Medicina interna.

  3. Concorsi per Direttore di struttura complessa. Dovrebbero essere ripristinati chiari meccanismi concorsuali predeterminati e oggettivi, oltre che aggiornati, per la nomina dei primari attraverso pubblica selezione. La Commissione addetta alla selezione deve essere composta, oltre che dal Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria/ospedaliera, da due primari della disciplina oggetto del concorso nominati mediante pubblico sorteggio dall’apposito elenco nazionale. La valutazione del curriculum professionale e le prove concorsuali, al fine di essere credibili, dovrebbero essere definite con apposito provvedimento elaborato da una commissione tecnica ad hoc da emanare entro 60 giorni.

    Al termine della selezione, la Commissione redigerà una graduatoria finale di merito a cui obbligatoriamente dovrà attenersi il Direttore generale per la nomina del vincitore, senza la possibilità di qualsivoglia valutazione discrezionale. La graduatoria resta in vigore per un anno: in caso di rinuncia del primo classificato, il Direttore generale ha l’obbligo di procedere alla nuova nomina rispettando l’ordine della graduatoria medesima.

  4. Formazione post laurea. Gli specializzandi delle varie branche di specializzazione di area medica dovrebbero svolgere attività di formazione presso i reparti ospedalieri di Medicina interna convenzionati con la Scuola di specializzazione, almeno per il 50 per cento dell’attività medico-scientifica prevista dai piani di studio.

  5. Età pensionabile. Il limite deve essere di 67 anni uguale per tutti, universitari e ospedalieri. Dopo il 67° anno di età dovrebbe essere prevista la proroga per un triennio dietro semplice richiesta dell’interessato.

  6. Responsabilità civile dei sanitari. Devono essere previsti l’obbligatorietà dell’assicurazione di responsabilità civile estesa anche alla libera professione intramoenia e il divieto per le assicurazioni di rivalsa nei confronti dei sanitari.

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